Delegazione, espromissione ed accollo sono istituti giuridici tipizzati che trovano espressa disciplina nel codice civile e la cui applicazione determina, in vario modo, l’assunzione del debito altrui.
Vista la capacità di tali negozi di modificare il lato passivo del rapporto obbligatorio, è essenziale definire preliminarmente la differenziazione giuridica tra due fenomeni cui si ricollega la modificazione ex latere debitoris: la successione nel debito e la novazione soggettiva in generale. Dal punto di vista giuridico la successione nel lato passivo dell’obbligazione si concretizza in un atto di subingresso di un terzo nella posizione del debitore originario, il che comporta una totale sostituzione del successore che surroga il debitore nella totalità dei poteri e dei doveri connessi al rapporto obbligatorio. Presupposto della successione nel debito è dunque il necessario consenso del creditore della prestazione e conseguenza del consenso legittimamente prestato è la liberazione del soggetto passivo da ogni tipo di pretesa concernente il rapporto obbligatorio. Da quanto precisato quindi può affermarsi pacificamente che il fenomeno successorio non costituisce un’idonea categoria giuridica per inquadrare gli istituti della delegazione, espromissione ed accollo, i quali, come si vedrà, non determinano né una piena liberazione del debitore originario né un subingresso del nuovo debitore nella medesima posizione giuridica del soggetto passivo originario con la relativa acquisizione della titolarità dei poteri di eccezione esperibili contro il creditore.
Ancor più discussa è la riconducibilità degli istituti de quibus alla categoria della novazione soggettiva in quanto ad essere oggetto di discussione è la stessa valenza del concetto di novazione per la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Quando infatti si verifica la sostituzione di una delle parti dell’obbligazione, dal punto di vista giuridico non si ottiene un effetto estintivo proprio della novazione in quanto il rapporto obbligatorio rimane in vita in tutti i suoi elementi essenziali eccetto il soggetto tenuto all’adempimento.
A sostegno di tale impostazione sovviene la lettera dell’art. 1235 cod. civ. rubricato “novazione soggettiva” che sancisce la necessità di ricorrere alla disciplina degli istituti della delegazione, espromissione ed accollo (liberatori) per regolamentare i casi di sostituzione del debitore dell’obbligazione.
Considerata pertanto centrale nella dinamica del rapporto obbligatorio la posizione del soggetto debitore può concludersi che i negozi di assunzione del debito altrui non sono in grado (se non per effetto di un consenso “liberatorio”) di determinare un fenomeno successorio agendo piuttosto sul piano della responsabilità debitoria “allargandola” e consentendo al creditore di fruire di un più elevato grado di probabilità di adempimento del credito.